Accesso civico
Sezione relativa all’ Accesso Civico previsto dall’Art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.
Chiunque può esercitare l’accesso civico. Infatti, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita.
La domanda di accesso civico si presenta al Responsabile della trasparenza.
L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Il Responsabile della Trasparenza al quale inoltrare le istanze per l’accesso civico è l’Avv. Davide Della Zoppa nominato con Verbale CdA del 28.06.2023.
E’, altresì, responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti.
Per presentare le proprie richieste di accesso ai dati utilizzare l’indirizzo e-mail: rpct@calparma.eu.
Numero di telefono al quale chiedere informazioni circa lo stato delle proprie richieste: 0521/989452.
• Modulo di richiesta di Accesso Civico
• Registro degli Accessi